Scorciatoie



F.A.Q.

"Per l'elaborazione delle risposte sono state utilizzate la normativa di riferimento e le F.A.Q. pubblicate dalla regione Piemonte"

1) Ammissibilità di una persona giuridica come socio dell'impresa>>>

2) Contributo al reddito per socio di S.r.l.>>>

3) Ammissibilità soci-lavoratori di cooperativa>>>

4) Soggetto già titolare di impresa all'estero>>>

5) Contributo al reddito per socio di s.r.l.>>>

6) Tempistiche di applicazione della d.d. n. 340 del 09/05/2005>>>

7) Destinatari d4 linea 2 - specificazioni d.d. n. 340 del 09/05/2005>>>

8) Contributo al reddito per soci lavoratori di cooperativa>>>

9) Due utenti che hanno validato il business plan>>>

10) Nel caso un socio di un'impresa che deve richiedere la Linea 4>>>

11) Misure di sostegno attivo da parte di venture capitalist>>>

12) Ammissibilità nei casi di Spin off con medesima classificazione ISTAT>>>

13) Tempistiche revoca contributi>>>

14) In riferimento al quesito posto dalla Provincia di Biella, relativo al caso seguente:>>>

15) Richiesta di accesso alla linea 4 della Misura D3 da parte di un gruppo di Liberi Professionisti>>>

16) Quesito di ammissibilità: il caso di della costituzione di una nuova impresa che procede mediante un "affitto di azienda" rientra tra i casi ammissibili al sostegno degli sportelli D3?>>>

1) Ammissibilità di una persona giuridica come socio dell'impresa
Si pone il caso di un'aspirante imprenditore che, nell'ambito del processo di elaborazione del business plan, prevede di contare fra i membri della propria compagine sociale una persona giuridica (società di capitali). È ammissibile la partecipazione di una persona giuridica alla compagine societaria? L'impresa partecipante deve rispettare particolari requisiti?
risposta
In base al Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 della Regione Piemonte risultano come destinatari della Linea di intervento 2 i soggetti, inoccupati, disoccupati o occupati. Trattasi pertanto di persone fisiche, ove per persona fisica si intende nel nostro ordinamento giuridico ogni singolo individuo, configurabile come soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica e titolare di diritti e doveri.
L'ammissibilità di persone giuridiche, ovvero di organizzazioni collettive considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto (associazioni riconosciute, fondazioni, comitati riconosciuti, società di capitali e enti pubblici), è invece limitata dalla Regione Piemonte ai soli casi dello spin-off e della trasmissione d'impresa. In particolare nel caso dello spin off, la nuova impresa creata a partire da un'organizzazione-madre preesistente, riceve da quest'ultima misure di sostegno attivo che possono anche configurarsi come partecipazione alla nuova compagine societaria.
2) Contributo al reddito per socio di S.r.l.
Ammissibilità al contributo forfettario a sostegno del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 per uno dei soci lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente operativo nella stessa ma con contratto di lavoro dipendente per un periodo limitato e propedeutico all'assunzione di una carica all'interno dell'impresa.

In riferimento al quesito posto, la scelta di inquadrare uno dei soci lavoratori della S.r.l. come dipendente della stessa, per un periodo limitato ed ai fini dell'acquisizione al suo interno di un ruolo ben definito, non pare possa pregiudicare la possibilità per il socio di usufruire del sostegno al reddito previsto dalla Misura D3 Linea 4 del POR.
La Disciplina Regionale relativa alle modalità di attuazione della Linea 4 della Misura D3 (Det. N. 340 9/05/05) non esplicita, infatti, alcun tipo di limitazione per ciò che concerne la natura del rapporto lavorativo del socio lavoratore con l'impresa per l'ammissione al sostegno al reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 del POR Piemonte FSE ob.3. 2000-2006.
Nel caso di impresa costituita da più soci, come quello in oggetto, le uniche condizioni per l'ammissibilità dei soci lavoratori al sostegno al reddito (per un massimo di 5 soci), sono le seguenti:
1) L'impresa deve essere nata seguendo il percorso previsto dalla Misura D3 e risultare già attiva;
2) I soci devono risultare tali dall'atto notarile e dal business plan validato dalla Provincia.

Nel caso specifico, la condizione temporanea, da parte di uno dei soci, di dipendente dell'impresa non apporta alcun tipo di variazione nella composizione societaria iniziale dell'impresa e nella condizione stessa del socio, effettivamente operativo in azienda ma con contratto di lavoro dipendente, non pregiudicando, dunque, la possibilità per il socio lavoratore in questione di avere accesso al sostegno al reddito.

Nell'esprimere il parere in oggetto si rimanda, infine, ad un caso in parte analogo affrontato in precedenza, di soci lavoratori di un'impresa intenzionati ad inquadrare il loro rapporto di lavoro con la stessa come collaborazioni a progetto. (Riferimento: FAQ- Risposta al quesito n.6- sito web: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/sviluppo/dwd/faq.doc).
3) Ammissibilità soci-lavoratori di cooperativa
Per quanto concerne l'ammissibilità degli utenti al percorso della Misura D3 si pone il caso di alcuni soci lavoratori di cooperativa che vogliono creare un'attività nello stesso settore in cui opera la cooperativa. Possono essere seguiti oppure la condizione di socio lavoratore è di fatto equiparabile allo svolgimento di attività imprenditoriale nel settore? Occorre inoltre trattare in modo distinto il caso del semplice socio lavoratore da quello del socio lavoratore che ricopre anche cariche sociali, come ad esempio sindaco, amministratore o presidente della cooperativa?
risposta
La Regione Piemonte ha stabilito che non possono essere ammessi ai servizi della Misura D3:
i soggetti che essendo già imprenditori (titolari o soci), desiderino essere ammessi alla D3 dichiarando di volere creare una nuova impresa nello stesso settore di attività statistica in cui già stanno operando?.
Nel caso in oggetto il socio lavoratore di cooperativa che intenda creare un'attività nello stesso settore in cui opera la cooperativa non è da ritenersi ammissibile alla Misura D3, in quanto esso risulta equiparabile dal punto di vista civilistico ad un imprenditore. Caratteristica peculiare della società cooperativa è infatti il metodo democratico della gestione dell'attività imprenditoriale da parte dei soci, che si espleta attraverso: il principio una testa un voto, direttamente stabilito dall'art. 2532 del Codice Civile, che fa prevalere, nell'organizzazione della società, la persona del socio rispetto all'elemento patrimoniale. Secondo tale principio ogni socio ha diritto nelle assemblee ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota di capitale sottoscritta.
Le previsioni dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 142/2001, in base al quale: I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
Pertanto, relativamente al quesito in oggetto, il socio lavoratore di cooperativa è da ritenersi assimilabile alla posizione dell'imprenditore e pertanto non ammissibile alla D3, mentre dal punto di vista previdenziale risulta invece equiparabile ad un lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato non occasionale, a seconda del tipo di contratto di lavoro che instaura con la cooperativa (art. 1 comma 3 legge n.142/2001).
4) Soggetto già titolare di impresa all'estero
Si pone il caso di un'aspirante imprenditore residente in Piemonte che è già titolare di un'impresa con sede legale e operativa in un altro Paese dell'Unione Europea. La nuova attività che si vuole creare opera nello stesso settore ma avrebbe sede in Piemonte. È ammissibile ai servizi previsti dalla Misura D3?
risposta
In base alle previsioni regolamentari dettate dalla Regione Piemonte non sono ammessi ai servizi della Misura D3: i soggetti che essendo già imprenditori (titolari o soci), desiderino essere ammessi alla D3 dichiarando di volere creare una nuova impresa nello stesso settore di attività statistica in cui già stanno operando.
In base a tale criterio non risulta ammissibile un'aspirante imprenditore che stia già operando in un determinato settore, se pur all'estero. Ciò è valido a maggior ragione se il candidato detiene la sua residenza in Italia e pertanto anche la sua soggettività attiva e passiva nel suddetto paese.
Si ricorda che secondo la normativa italiana sono considerate residenti in Italia le persone fisiche che risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta o che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi per la maggior parte dell'anno oppure che vi dimorano più di sei mesi nel corso dell'anno. Quindi per residenza di una persona fisica si intende il luogo nel quale il soggetto detiene:
- il possesso di un'abitazione permanente;
- la localizzazione delle relazioni personali ed economiche più strette;
- lo stato di soggiorno abituale;
- la nazionalità.
5) Contributo al reddito per socio di s.r.l.
Ammissibilità al contributo forfettario a sostegno del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 per uno dei soci lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente operativo nella stessa ma con contratto di lavoro dipendente per un periodo limitato e propedeutico all'assunzione di una carica all'interno dell'impresa.

In riferimento al quesito posto, la scelta di inquadrare uno dei soci lavoratori della S.r.l. come dipendente della stessa, per un periodo limitato ed ai fini dell'acquisizione al suo interno di un ruolo ben definito, non pare possa pregiudicare la possibilità per il socio di usufruire del sostegno al reddito previsto dalla Misura D3 Linea 4 del POR.
La Disciplina Regionale relativa alle modalità di attuazione della Linea 4 della Misura D3 (Det. N. 340 9/05/05) non esplicita, infatti, alcun tipo di limitazione per ciò che concerne la natura del rapporto lavorativo del socio lavoratore con l'impresa per l'ammissione al sostegno al reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 del POR Piemonte FSE ob.3. 2000-2006.
Nel caso di impresa costituita da più soci, come quello in oggetto, le uniche condizioni per l'ammissibilità dei soci lavoratori al sostegno al reddito (per un massimo di 5 soci), sono le seguenti:
3) L'impresa deve essere nata seguendo il percorso previsto dalla Misura D3 e risultare già attiva;
4) I soci devono risultare tali dall'atto notarile e dal business plan validato dalla Provincia.

Nel caso specifico, la condizione temporanea, da parte di uno dei soci, di dipendente dell'impresa non apporta alcun tipo di variazione nella composizione societaria iniziale dell'impresa e nella condizione stessa del socio, effettivamente operativo in azienda ma con contratto di lavoro dipendente, non pregiudicando, dunque, la possibilità per il socio lavoratore in questione di avere accesso al sostegno al reddito.

Nell'esprimere il parere in oggetto si rimanda, infine, ad un caso in parte analogo affrontato in precedenza, di soci lavoratori di un'impresa intenzionati ad inquadrare il loro rapporto di lavoro con la stessa come collaborazioni a progetto. (Riferimento: FAQ- Risposta al quesito n.6- sito web: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/sviluppo/dwd/faq.doc).
6) Tempistiche di applicazione della d.d. n. 340 del 09/05/2005
definizione di nuove modalità operative Misure D3 Linea 4, D4 Linea 2, E1 Linea 2 del P.O.R. Ob. 3 - FSE 2000/20006

Le nuove modalità operative sono applicabili dalla data della Determina (09 maggio 2005) e valgono quindi per tutte le domande di finanziamento presentate a Finpiemonte a partire dalla suddetta data? Ci sono in tal senso dei vincoli per quanto riguarda la data di validazione dei Business Plan?
risposta
La Determina dirigenziale in oggetto, valida ufficialmente dal momento della sua firma e pubblicazione, sarà applicabile una volta apportate le modifiche al sistema informativo necessarie per la sua implementazione. L'operatività della nuova procedura di trasmissione delle domande sulla Misura D3 è indicativamente prevista per il 21 luglio 2005, data a partire dalla quale sono da ritenersi applicabili le specifiche della nuova Convenzione.
Gli operatori degli sportelli provinciali riceveranno con il necessario anticipo una comunicazione sulla data nella quale verrà effettuato il fermo del servizio ai fini della messa in esercizio della nuova versione della procedura. Inoltre sarà aggiunta una pagina di news illustrante l'elenco degli interventi effettuati sulla procedura stessa.

Non vi sono invece dei vincoli per quanto riguarda la data di validazione del business plan
7) Destinatari d4 linea 2 - specificazioni d.d. n. 340 del 09/05/2005
Per quanto concerne la linea 2 della Misura D4 si ritiene opportuno che vengano fornite alcune specifiche sulla tipologia di soggetti che possono utilizzare tale strumento, nell'ambito della finalità di miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico riportata dalla normativa.
risposta
Nella Determina Dirigenziale n.340 del 09/05/2005 non vengono indicati, relativamente ai soggetti ammissibili sulla Misura D4.2 (Allegato C), elementi specifici differenti rispetto alla Misura D3 (Allegato B). Occorre quindi fare riferimento al Complemento di Programma, che individua come destinatari della Misura D4.2 Soggetti, inoccupati, disoccupati o occupati, in possesso di diploma o laurea oppure titolari di assegno o dottorato di ricerca, che abbiano provveduto a creare una nuova impresa a seguito dei servizi di cui alla Misura D3. Inoltre, gli aiuti previsti mirano, in particolare, a Un adeguato sviluppo dei settori a più elevata tecnologia.
Pertanto, il servizio di accompagnamento e consulenza ex-ante alla creazione di nuove imprese (D3.2) dovrà in questo caso concentrarsi su idee che si sviluppino negli ambiti, strettamente correlati tra loro, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e dell'alta tecnologia. In tale contesto, si fa riferimento in particolare ai casi di Spin Off Accademico, che rappresenta un importante strumento di trasferimento tecnologico, in quanto consente di diffondere sul mercato le conoscenze specifiche sviluppate nelle strutture di ricerca degli atenei. Le nuove imprese create svolgeranno un'attività importante ai fini della valorizzazione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico al mondo produttivo. Nell'attuale situazione economica italiana risulta fondamentale favorire il collegamento tra il mondo produttivo e la ricerca e promuovere l'innovazione del tessuto imprenditoriale.
La Regione Piemonte sostiene la creazione di una più stretta sinergia tra gli strumenti e le relative possibilità offerte, da una lato, dalla misura D3 e, dall'altro, dalla misura D4, che ha la finalità precipua di supportare il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, strategico per lo sviluppo economico regionale nel suo complesso.
Nello stesso modo, la Regione auspica un utilizzo sinergico analogo degli strumenti messi a disposizione dalla Misura E1.2.
8) Contributo al reddito per soci lavoratori di cooperativa
Alcuni utenti vorrebbero costituire una cooperativa. Una volta costituita la società, i soci della cooperativa vorrebbero, a norma della legge Biagi e in coerenza con quanto permette il nuovo diritto societario cooperativo, inquadrare il loro ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa come collaborazione a progetto. Tale nuovo inquadramento, che non creerebbe modifiche nella composizione societaria e che sarebbe posteriore alla costituzione della cooperativa, consentirebbe ugualmente ai soci lavoratori di poter richiedere il contributo di sostegno al reddito previsto dalla Misura D3?
risposta
La scelta di inquadrare il rapporto di lavoro tra soci-lavoratori e cooperativa come contratto a progetto non pare pregiudicare la possibilità di usufruire, per questi ultimi, del contributo di sostegno al reddito in base ai criteri sanciti dalla Regione Piemonte.
Infatti, la legge di riferimento n.142, del 3 aprile 2001, art.1, comma 3, definisce il socio lavoratore delle cooperative come il soggetto che con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
La norma citata attribuisce la figura di socio lavoratore a qualsiasi socio che con il proprio operato contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali indipendentemente dallo status lavorativo subordinato, autonomo o parasubordinato non occasionale.
Relativamente a quest'ultima tipologia, l'unica rilevante per il caso in oggetto, il riferimento legislativo è il Decreto Legislativo n. 276/2003, (così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251), che norma la tipologia contrattuale definita come Contratto a Progetto (sostitutiva della precedente Collaborazione Coordinata e Continuativa). Secondo tale definizione legislativa, il rapporto di collaborazione tra il socio lavoratore e la cooperativa dovrà essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.
D'altra parte la Disciplina Regionale (Det. N. 340 9/05/05) non introduce alcuna limitazione riferibile alla natura del rapporto lavorativo del socio lavoratore per l'ammissione al sostegno al reddito, bensì un unico vincolo relativo al mantenimento della condizione di socio-lavoratore per una durata minima di 12 mesi, successiva alla data di costituzione della cooperativa. Viene infatti prevista una revoca parziale (pro quota) nel caso di scioglimento anticipato del rapporto sociale da parte di soci lavoratori per i quali è stato percepito il sostegno al reddito.

Si ritiene dunque che tutti i soci lavoratori nel caso in oggetto possono presentare richiesta di contributo forfettario a sostegno del reddito sino ad un numero massimo di 5 persone.
9) Due utenti che hanno validato il business plan...
Due utenti che hanno validato il business plan nel periodo ottobre-dicembre 2004 non hanno avviato l'impresa entro 6 mesi dalla costituzione e per loro non è stata richiesta la Linea 4. Dal momento che la nuova Determinazione Dirigenziale n. 340 del 09/05/2005 avente per oggetto: "POR Ob.3 -FSE 2000/2006, Definizione di nuove modalità operative inerenti la gestione delle linee d'intervento delle Misure D3 Linea 4, Misura D4 Linea 2, Misura E1 Linea 2 del POR Ob.3-FSE 2000/2006" in merito alla presentazione della domanda a valere sulla Linea 4 recita:
"Entro 12 mesi dalla data di validazione del Business Plan dovrà essere presentata a Finpiemonte la domanda di richiesta di contributo a valere sulla linea 4 della misura D3 del POR", è possibile applicare le nuove disposizioni (e quindi richiedere la linea 4) anche agli utenti prima citati che stanno nel termine dei 12 mesi e hanno avviato l'impresa 8-9 mesi dopo la sua costituzione.
risposta
La Determina dirigenziale n. 340 del 09/05/2005, applicabile in seguito alle modifiche operative al sistema informativo, stabilisce effettivamente che i soggetti ammissibili (punto 2 della D.D.) possano presentare la domanda di contributo a Finpiemonte P.p.A. fino a 12 mesi dalla data di validazione del business plan, mentre per quanto riguarda le domande, si fa riferimento (punto 3 della D.D.) a quelle presentate tramite lo sportello provinciale a partire dall'1.10.2002 e fino al 31.12.2007, comprendendo quindi anche le domande di contributo presentate precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Non contenendo inoltre la Determina dei vincoli per quanto riguarda la data di validazione del business plan, si può ipotizzare che nel caso esaminato gli utenti, che hanno avviato l'impresa 8-9 mesi dopo la sua costituzione e che intenderebbero presentare la domanda di contributo entro 12 mesi dalla data di validazione del loro business plan, possano usufruire di tale agevolazione.
10) Nel caso un socio di un'impresa che deve richiedere la Linea 4...
Nel caso un socio di un'impresa che deve richiedere la Linea 4 in fase di costituzione della società avesse un'altra attività lavorativa, ma l'abbia ceduta al momento dell'avvio dell'attività, può richiedere il sostegno al reddito? (In particolare la società con gli altri soci è stata costituita a giugno, ma l'attività partirà effettivamente ad agosto).
risposta
Considerando che le domande di finanziamento vengono presentate dalle nuove imprese insediate con sede legale ed unità locale nella Regione Piemonte, costituite e regolarmente iscritte alla CCIAA e che risultino già attive (D.D. 340 del 09/05/2005), si può ritenere che valga lo status del socio lavoratore al momento dell'avvio dell'attività sostenuta dalla Misura D3 per determinarne l'ammissibilità al sostegno al reddito. La richiesta dell'utente in questione può quindi considerarsi ammissibile in quanto egli risulta aver interrotto l'altra attività lavorativa al momento dell'avvio dell'impresa sostenuta dalla Misura D3 del POR.
Si ricorda come tale contributo di sostegno all'occupazione (Decisione C(2002)3004 del 07/08/2002), vada inteso come supporto a quei soggetti che avviano un'attività imprenditoriale, in seguito ai servizi offerti dalla linea 2 della Misura D3, non possedendo altri redditi che possano supportarli nella delicata fase di avvio della nuova impresa.

Le condizioni che il socio dovrà soddisfare per accedere al sostegno al reddito, definito al momento della stesura del business plan dai servizi specialistici degli sportelli D3, sono individuabili nella DGR n. 56-13839 del 2/11/2004, in base al quale il socio deve :
- aver partecipato al percorso per la creazione d?impresa - essere iscritto all?INPS
- essere inserito come socio lavoratore nella stesura del business plan.
Il soddisfacimento di tali condizioni consente ai soci lavoratori di accedere all'aiuto in questione
successivamente all'avvio dell'attività imprenditoriale validata dal business plan.
11) Misure di sostegno attivo da parte di venture capitalist
La Vostra comunicazione del 23 giugno u.s. specifica che, in merito all'ammissibilità al percorso di accompagnamento previsto dalla Misura di una persona giuridica come socio d'impresa, l'ammissibilità di persone giuridiche, ovvero di organizzazioni collettive considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto (associazioni riconosciute, fondazioni, comitati riconosciuti, società di capitali e enti pubblici), è invece limitata dalla Regione Piemonte ai soli casi dello spin-off e della trasmissione d'impresa. In particolare nel caso dello spin off, la nuova impresa creata a partire da un'organizzazione-madre preesistente, riceve da quest'ultima misure di sostegno attivo che possono anche configurarsi come partecipazione alla nuova compagine societaria.
Si pone tuttavia il problema di dare una risposta a coloro che, pur non rappresentando casi di spin-off, vedano coinvolti nei progetti soci finanziatori che non sono persone fisiche. In particolare nel caso di soggetti che svolgano attività di venture capital (i cosiddetti business angel, venture capitalist e corporate venture capital) - attività che peraltro in nessun modo sono simili o integrabili con quelle delle nuove imprese. Tali soggetti non prendono parte al percorso di accompagnamento, ed in alcuni casi potrebbero partecipare al capitale della società solo dopo la sua costituzione.
In questi casi, numericamente non rilevanti, ma sovente assai significativi per la qualità del progetto imprenditoriale, il vincolo posto può portare ad un risultato contrario agli obiettivi di sostegno alla concretizzazione del piano d'impresa, ed anzi rappresentare un ostacolo al rafforzamento finanziario della nuova società. Tali considerazioni fanno ritenere opportuno proporre di considerare tali casi come paragonabili alla situazione dello spin-off d'impresa, laddove si configurino come misure di sostegno attivo della società da parte di un partner che svolga professionalmente attività di venture capital.
A sostegno di questa posizione è possibile citare tra l'altro la precisazione riportata nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005.
risposta
La promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità tramite la creazione di piccole e medie imprese, sostenuta dalla Misura D3 del POR, mira a creare nuove opportunità di lavoro, in coerenza con la Strategia europea e nazionale per l'occupazione. Il Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 della Regione Piemonte, basandosi su tale finalità occupazionale, definisce come destinatari della Linea di intervento 2 (assistenza ex-ante) i soggetti, inoccupati, disoccupati o occupati, ovvero persone fisiche. L'ammissibilità di persone giuridiche è invece limitata dalla Regione Piemonte a soli casi nei quali la presenza di persone giuridiche è giustificata dalla natura stessa del processo di creazione d'impresa. Tali casi sono costituiti da spin-off e trasmissione d'impresa.
L'"investimento istituzionale nel capitale di rischio" (venture capital) implica l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori specializzati, quali:
- Società (venture capitalist), che possono far capo a banche, assicurazioni e a grandi imprese (Corporate Venture Capital), che investono capitali ed esperienze in un'azienda allo scopo di averne un vantaggioso ritorno economico. Questi soggetti possono intervenire in un'azienda in qualunque fase, dallo start-up alla ristrutturazione;
- Soggetti privati (business angels), che investono in genere nelle primissime fasi di avvio di un'azienda

In entrambi i casi, la finalità di tali finanziatori consiste nel far aumentare il valore della giovane impresa finanziata al fine di guadagnare sulla successiva vendita della quota di capitale investito, a fronte di un parallelo beneficio per l'impresa in termini di possibilità di sviluppo.
Tanto le finalità quanto la filosofia, che si potrebbe definire lucrativa, che sta alla base di questa tipologia di finanziamento si discostano notevolmente dalla natura della Misura D3, il cui scopo precipuo è di sostenere la creazione d'impresa in un'ottica di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo locale.
Pertanto, a rigore il venture capital in generale non risulta compatibile rispetto ai parametri posti dalla Regione né assimilabile all'intervento di sostegno attivo della impresa madre nei casi di spin-off, poiché non pre-esiste un rapporto tra i due soggetti tale da determinare un supporto partecipativo.
La Regione Piemonte non intende, d'altra parte, escludere del tutto questi strumenti finanziari privati, che costituiscono indubbiamente un utile sostegno per giovani imprese, soprattutto per quelle impegnate nei campi più innovativi, le quali spesso rischiano un'elevata mortalità nei primi anni di attività. Il venture capital è pertanto ammissibile limitatamente ai seguenti casi:
- spin-off e trasmissione d'impresa, per i quali è ammessa da parte della Regione Piemonte la partecipazione di persone giuridiche alla compagine societaria dell'impresa che viene costituita
- partecipazione di business angels, ovvero investitori privati dotati di mezzi economici che intendono investire in progetti da sviluppare, qualora siano singoli individui e non società specializzate
- ingresso di venture capitalist configurantesi come persone giuridiche posticipato dalla fase iniziale di creazione dell'impresa a quella successiva di consolidamento/espansione della stessa. Nella prima fase di vita dell'impresa si potrebbe ad esempio pensare a finanziamenti early stage relativi a:
- investimento in fase di start-up, ovvero nelle primissime fasi di avvio, quando non si ha ancora alcuna certezza del successo commerciale di un'impresa
- investimento in aziende che necessitano di fondi per sostenere la produzione vera e propria

Quest'ultimo caso, tuttavia, implicherebbe la rinuncia alle agevolazioni finanziarie previste dalla Linea 4 della Misura D3.
12) Ammissibilità nei casi di Spin off con medesima classificazione ISTAT
Per quanto riguarda l'attività di spin-off, riteniamo utile chiarire ulteriormente il passaggio della convenzione sottoscritta fra l'amministrazione regionale e quella provinciale, che prevede non possano essere ammessi agli sportelli D3
i soggetti titolari o soci di imprese già operanti in settori di attività così come definiti secondo la classificazione ISTAT ATECO, che intendano creare una nuova impresa nello stesso settore di attività poichè si ravvisa la trasformazione di forma giuridica da ditta individuale a società o da una forma di società un'altra. A tale proposito gli operatori agli sportelli D3 potranno ammettere ai servizi di accompagnamento solo gli imprenditori che, avendo già una impresa, intendano avviare una nuova impresa in settori di attività in cui nella classificazione ISTAT ATECO per Sezioni, Sottovoci, Divisioni, Gruppi , Classi e Categorie, la Classe e la categoria di attività risulti diversa da quella scelta dall'impresa già operante.
Nel caso di spin-off l'applicazione di tale regola pare essere in contrasto con il concetto stesso dell'operazione aziendale, che infatti si configura come il fenomeno di creazione di una nuova unità economica ad opera di alcuni soggetti che abbandonano una precedente attività svolta all'interno dell'impresa o di un altra istituzione già esistente (MIB School of Management, 2005), e quindi prevede uno specifico settore di attività preesistente (ovvero il campo d'azione dell' organizzazione-madre).
In questo senso si intende propore di considerare il passaggio della convenzione sopra riportato come applicabile nei soli casi di creazione d'impresa ritenendo che nei casi si spin off possa esserci, come spesso accade nella realtà, coincidenza fra codice attività dell'impresa madre e della neo impresa nata per spin off.
risposta
Relativamente al concetto di spin-off, si può affermare che l'essenza dello spin-off consiste nell'aiutare un aspirante imprenditore a trasformare un'idea, una potenzialità, un'opportunità produttiva, tecnologica o di mercato, che qualcun altro non vuole o non può sfruttare in termini commerciali, in una nuova impresa .
Pertanto, per definire spin-off la creazione di una nuova impresa vanno rispettate le seguenti condizioni:
1. creazione di una nuova impresa a partire da unità preesistenti (organizzazioni)
2. generazione di una nuova sorgente di attività (nuova impresa autonoma, produzione di nuovo bene, utilizzo di nuovo processo o nuova tecnologia)
3. presenza di misure di sostegno attivo da parte di un'organizzazione madre
In linea generale, il secondo requisito potrebbe implicare che la nuova azienda operi esattamente nello stesso settore di attività dell'impresa madre. Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità alla Misura D3, e della rispondenza ai suoi principi base, il criterio della novità dell'attività va declinato del modo seguente: - se i candidati risultano essere già imprenditori, ovvero titolari o soci dell'impresa madre, l'attività della nuova impresa deve risultare diversa da quella dell'impresa madre almeno in termini di Classe e categoria, ad esempio può trattarsi di un'attività complementare o affine ma differente, pur rientrante nel campo d'azione dell'organizzazione madre. Infatti deve generarsi una specifica idea di business relativa ad un nuovo prodotto/servizio, tale da essere chiaramente distinguibile dall'attività dell'impresa originaria.
- se i candidati sono solo dipendenti dell'impresa madre, non risulta esserci alcun vincolo che obblighi gli aspiranti imprenditori a distinguersi in termini di classificazione ISTAT ATECO rispetto all'impresa madre. Ciò nell'ottica dell'incentivo allo sviluppo dello spirito imprenditoriale e della valorizzazione delle competenze/abilità personali acquisite.
13) Tempistiche revoca contributi
La Det. N. 340 9/05/05 ha modificato i termini da applicare per la revoca dei contributi (sostegno al reddito e contributo alle spese di costituzione). Per le imprese che hanno presentato domanda e/o che hanno ricevuto il contributo prima del 9/5/05 si applica il vecchio termine (3 anni) oppure il nuovo (12 mesi)?
risposta
La Determina dirigenziale n. 340 del 09/05/2005, applicabile in seguito alle modifiche operative al sistema informativo, stabilisce che le agevolazioni saranno revocate qualora si verifichi una delle condizioni individuate entro 12 mesi dalla data di costituzione delle imprese (punto 8 della D.D). Tale regola risulta applicabile alle domande di contributo (punto 3 della D.D.) presentate tramite lo sportello provinciale a partire dall'1.10.2002 e fino al 31.12.2007, comprendendo quindi anche quelle presentate precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto.
Pertanto si possono presentare le seguenti situazioni per le neo-imprese finanziate sulla linea 4 in vigenza della precedente regolamentazione sulla decadenza dal beneficio (DD 824 del 05/08/02):
- qualora siano incorse in una delle cause di revoca prima dell'entrata in vigore della DD 340 del 09/05/2005 ed entro 36 mesi dalla loro costituzione, subiranno la revoca da parte di Finpiemonte S.p.A.
- qualora incorrano in una causa di revoca individuata dalla nuova determinazione successivamente all'entrata in vigore della stessa, la revoca sarà applicabile qualora non siano ancora trascorsi 12 mesi dalla costituzione dell'impresa.

Per le imprese costituitesi in vigenza della nuova regolamentazione sarà naturalmente preso in considerazione da Finpiemonte il nuovo termine dei 12 mesi e le cause di revoca stabilite per le Linee D3.4, D4.2 ed E1.2.
14) In riferimento al quesito posto dalla Provincia di Biella, relativo al caso seguente:
Due utenti hanno intenzione di costituire una società in nome collettivo (50% e 50%), ma uno dei due soci è stato in precedenza (fino all'inizio del 2005) socio lavoratore in una s.n.c. specializzata in un'attività di vendita al dettaglio. Tale attività non è distinguibile da quella che si vuole avviare in quanto entrambe rientrano nel medesimo codice ISTAT. Viene richiesto se in questo caso la nuova società può accedere ai contributi D3 per quanto riguarda:
- contributo per le spese sostenute per la costituzione dell'impresa
- il contributo di sostegno al reddito del solo socio privo di precedente attività
risposta
La Regione Piemonte fornisce una risposta negativa in merito all'ammissibilità del caso in oggetto, per i seguenti motivi.
Non possono essere ammessi agli sportelli D3 i soggetti 'titolari o soci di imprese già operanti in settori di attività cosi come definiti secondo la classificazione ISTAT ATECO, che intendano creare una nuova impresa nello stesso settore di attività poiché si ravvisa la trasformazione di forma giuridica da ditta individuale a società o da una forma di società un'altra (come riportato nella D.D. n. 935 del 23/11/2004).
Inoltre, in base a quanto riportato nella L.R. 22/97, non sono nello stesso modo ammissibili le Domande di imprese o società che rappresentano un'estensione o continuazione di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori. Secondo tale criteri, dunque, non risulterebbero ammissibili le domande di soggetti che intendano riavviare la stessa attività svolta fin a poco tempo prima di rivolgersi ad uno sportello D3 per la creazione d'impresa.

Poiché nel caso in oggetto l'attività precedentemente svolta da un socio rientra nella medesima tipologia di attività in base alla classificazione ISTAT ATECO e dunque si ravvisa il caso prefigurato dalla L.R. 22/97, la domanda non è pertanto da ritenersi ammissibile né ai servizi degli sportelli territoriali D3 (Linea 2) e neppure ai finanziamenti successivi previsti dalla Misura (Linea4).
15) Richiesta di accesso alla linea 4 della Misura D3 da parte di un gruppo di Liberi Professionisti
Richiesta di accesso alla linea 4 della Misura D3 da parte di un gruppo di Liberi Professionisti con partita IVA ed attività professionale in forma singola già avviata, non iscritti alla Camera di Commercio. Tali soggetti intendono creare una nuova impresa in forma societaria per un'attività analoga, mantenendo inalterata la posizione pre-esistente di professionisti individuali.
risposta
Il diritto civile italiano distingue la professione liberale, intesa come esercizio professionale delle attività economiche (art. 2062 c.c.), dall'attività d'impresa, gestita da un imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.), individuando una normativa applicabile differenziata. A livello comunitario viene poi definita come impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica."
(Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione della microimprese, piccole e medie imprese C (2003) 1422).
Nel definire l'imprenditore il legislatore italiano richiede quindi, in aggiunta al requisito della professionalità nello svolgimento di un'attività economica, quello ulteriore dell'organizzazione, intesa come capacità dell'imprenditore di aggregare sistematicamente i fattori della produzione.
In base a questa disposizione e alla luce del disposto di cui all'art. 2238 c.c., quando però l'esercizio della professione intellettuale si inserisce in una attività economica organizzata e professionale vi è impresa. Quindi in alcuni casi il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo il quale cessa di essere meramente strumentale e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio (art. 2238 c.c.).

Per quanto riguarda la Misura D3, occorre ricordare che la sua finalità principale consiste nel sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio per favorire lo sviluppo occupazionale. Pertanto la Misura D3 definisce come destinatari principali le persone fisiche (soggetti, inoccupati, disoccupati o occupati -CdP del POR Ob. 3 - Linea di intervento 2 della Misura D3) e non ammette ai propri sportelli (Determina 947 del 24/11/2004) "soggetti titolari o soci di imprese già operanti in settori di attività così come definiti secondo la classificazione ISTAT ATECO, che intendano creare una nuova impresa nello stesso settore di attività, poiché si ravvisa la trasformazione di forma giuridica da ditta individuale a società o da una forma di società ad un'altra".
Pertanto la valutazione sull'ammissibilità di liberi professionisti alla Misura D3 parte dalla verifica dell'assenza dei requisiti propri dell'attività imprenditoriale, ovvero dell'abitualità dell'esercizio professionale di un'attività intellettuale autonomamente organizzata e volta al lucro. Tale verifica si effettua attraverso un'attenta analisi economico-qualitativa di ciascun caso presentato agli sportelli D3, ricercando tra gli altri l'elemento più rilevante relativo all'organizzazione dell'attività economica finalizzata alla produzione/scambio di beni o servizi: se l'attività svolta non si limita alla prestazione dell'opera intellettuale, in cui il professionista gestisce il proprio lavoro tecnico in modo non organizzato ed autonomo, ma si estende ad una consistente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, allora la professione intellettuale si configura come attività imprenditoriale.
Qualora da tale analisi si riscontri che l'attività professionale svolta dal richiedente possiede caratteristiche imprenditoriali tali da accostarla maggiormente all'attività di impresa che non alla condizione di persona fisica, l'ammissibilità è legata alla proposta di un'attività imprenditoriale effettivamente nuova, chiaramente distinguibile dal lavoro svolto attraverso la libera professione. In caso contrario la domanda non può essere considerata ammissibile, poiché si tratterebbe, a parere della Regione, di una trasformazione da una forma di attività economica ad un'altra, lasciando inalterata la sostanza, vale a dire il settore dell'attività.

Se invece si riscontra che l'esercizio della professione intellettuale precedente/attuale non si inserisce in una attività economica organizzata e professionale, la domanda è in ogni caso ammissibile ai servizi e agli strumenti finanziari offerti dalla Misura D3, indipendentemente da una differenziazione di ambito di attività.

Nel caso in oggetto la richiesta avanzata da parte di un gruppo di Liberi Professionisti, che intendono creare una nuova impresa per un'attività analoga a quella già in corso, sarà ammissibile qualora si verifichi che l'attività svolta non è assimilabile ad attività imprenditoriale
16) Quesito di ammissibilità: il caso di della costituzione di una nuova impresa che procede mediante un "affitto di azienda" rientra tra i casi ammissibili al sostegno degli sportelli D3?
risposta
Il caso della costituzione di una nuova impresa che proceda mediante un "affitto di azienda" rientra tra i casi ammissibili al sostegno degli sportelli D3; non rileva, infatti, che per questa fattispecie L.R. 22/97 preveda fra le cause di inammissibilità "domande di imprese o società operanti con contratto di affitto", in quanto la Legge regionale citata è richiamata nella disciplina della misura D3 (da ultima la DGR n° 31 - 624 del 01/01/2005) in via residuale, per quanto non disposto dalla disciplina specifica, e solo in quanto compatibile con gli obiettivi e le disposizioni specifiche relative alla misura e con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di azioni cofinanziate dal FSE.
Dall'istruttoria effettuata in particolare rispetto agli obiettivi e alle disposizioni specifiche relative alla misura D3, non è possibile ravvisare alcun elemento in contrasto rispetto all'ammissibilità della fattispecie "affitto d'azienda".
L'affitto d'azienda è, infatti, un contratto con il quale un soggetto consente a un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda, o un solo ramo dell'attività, dietro il corrispettivo di un canone. L'affittuario deve costituire un'impresa per la gestione dell'azienda e su di esso grava il rischio di gestione della stessa. L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario, in maniera che questi abbia da una parte la piena libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo che sia tutelato l'interesse del locatore, affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
- deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
- deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

La violazione degli ultimi obblighi o la cessazione arbitraria della gestione determinano la risoluzione del contratto (art. 2561, comma 3, e art. 1015, comma 1, cod. civ.).

Il potere-dovere di gestione permette all'affittuario di godere e disporre dei beni aziendali nei limiti delle esigenze della gestione. Tale potere sussiste non solo per il cosiddetto capitale circolante (per esempio: materie prime e sussidiarie - comprese nella voce "C" del bilancio) ma anche per le immobilizzazioni (per esempio: immobili, impianti e macchinari - compresi nella voce "B" del bilancio) purché non venga alterata l'identità e l'efficienza dell'azienda. Pertanto l'affittuario può immettere nell'azienda nuovi beni che diventano di proprietà del locatore, ma l'affittuario può disporne per il periodo del contratto. Il contratto può, però, anche riconoscere al locatore la possibilità di non rilevare detti beni al termine del periodo di affitto, che resteranno dunque di proprietà dell'affittuario.
Si ricorda, infine, che l'imprenditore che abbia concesso in affitto l'unica azienda (concedente) perde lo status di imprenditore per l'intera durata del contratto di affitto e i corrispettivi relativi al contratto di affitto di azienda (canone) devono essere considerati quali redditi diversi e non redditi di impresa (vedi Risoluzione 374 del 28.11.02 dell'Agenzia delle entrate). In tale caso di affitto di azienda, dunque, la qualifica di imprenditore spetta esclusivamente all'affittuario, che si fa carico di organizzare il complesso dei beni ai fini della produzione e dello scambio.